Comunicato stampa 04 agosto 2017

Lo scrivente Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto Berico – Euganeo D.O.P., riconosciuto ai sensi dell’art. 14, comma 15 della Legge 21/12/1999 n. 526 ed incaricato a svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla D.O.P. “Prosciutto Veneto Berico – Euganeo”, in forza del Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2012, e s.m.e i., in relazione all’articolo apparso su “Il Mattino di Padova” del 4 Agosto 2017, a firma di Davide Permunian, tiene a fare chiarezza su alcune inesattezze contenute nel testo pubblicato.

Innanzitutto, come recita il punto A1 della scheda A del Disciplinare di Produzione – tra l’altro recentissimamente confermato dagli Organi dell’Unione Europea in tutto il suo contenuto, non escluso il nome della DOP da utilizzare -  il nome del prodotto è PROSCIUTTO VENETO Berico Euganeo DOP o, sinteticamente, PROSCIUTTO VENETO DOP (quest’ultima è la versione consigliata dal Consorzio).

E’ una denominazione non imposta dal MIPAAF, ma liberamente scelta dai produttori nel 1971, contestualmente all’atto di nascita del Consorzio. E’ stata recepita dalla Legge 628/81  dello Stato Italiano nel 1981 e, infine registrata a Bruxelles nel 1996, con il relativo disciplinare di produzione.

Tutte le altre denominazioni (Montagnana, Berico, Euganeo, Berico-Euganeo da solo, ecc) sono irregolari e sanzionabili in quanto espressamente vietate dal disciplinare di produzione.

Il nome del Prosciutto Veneto DOP è tale perché l’area di produzione non è solo Montagnana, ma insiste anche su altri quattordici comuni fra le provincie di Padova, Verona e Vicenza. Altrimenti dovrebbe esistere il prosciutto di Sossano, di Noventa, di Lonigo ecc. Vi siete mai chiesti, per esempio, perché il Prosciutto di Parma si chiama così e non si chiama di Langhirano, di Felino o di Collecchio?

Il Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP, proprio per le funzioni di tutela e promozione attribuitegli, ha sempre svolto azioni di informazione verso i consumatori e gli operatori del settore. Oltre ad un ampio utilizzo del proprio sito internet, www.prosciuttoveneto.it, e dei social media, per esempio Facebook, ha organizzato più eventi e convegni al riguardo (vedi l’ultimo del 13 Maggio 2016, in Sala Veneziana a Montagnana) e organizza ogni anno la manifestazione “Montagnana in Festa – Prosciutto Veneto DOP” proprio per valorizzare questo prodotto del territorio ed il relativo nome registrato.

Tutti gli operatori (ed anche le loro associazioni di categoria, come l’APPE, che oggi si indigna) sono stati ampiamente informati dal Consorzio e pure dalle singole aziende associate sull’esatta denominazione da utilizzare, in modo da non ingenerare confusioni di sorta. E, a quanto pare, anche lo stesso giornalista che cita testualmente in virgolettato le prescrizioni del Consorzio ne era ben informato.

Nel caso di specie, laddove l’articolo dice, fra l’altro, “A volte la realtà supera la fantasia e a farne le spese sono gli esercenti in buona fede che pagano conti molto salati a causa di regole illogiche” ci sia consentito di replicare che:

  1. Per sua stessa ammissione, e della stessa APPE, il sanzionato era stato messo ampiamente e preventivamente al corrente del nome da utilizzare e, allo stesso modo. Quindi non si parli di buona fede. Qui si va addirittura oltre il principio “ignorantia legis non excusat”. Si pretenderebbe di giustificare chi era perfettamente a conoscenza della norma.
  2. Le regole sono regole. Noi le abbiamo richieste e inserite nel Disciplinare, tutte le istituzioni regionali, italiane ed europee le hanno approvate proprio perché in armonia con la normativa, tutta, all’uopo prevista, al pari delle altre denominazioni più diffuse di questa in oggetto (vedi Parma e San Daniele su tutte). Se qualche funzionario di categoria le definisce illogiche, se ne faccia una ragione.

Nell’articolo si parla poi, in riferimento all’annunciato ricorso di APPE, “che non è possibile sanzionare un ristoratore per aver promosso una tipicità del territorio”. Evidentemente gli Ispettori di ICQRF non hanno avuto evidenza provata che nello schizzotto, pur con l’errata e comunque sanzionabile denominazione, ci fosse Prosciutto Veneto DOP. Se così fosse si sarebbe resa necessaria, altresì, l’autorizzazione del Consorzio di Tutela scrivente, ex D.Lgs. 297/2004, con aggravio delle fattispecie sanzionabili. Tanto è vero, tra l’altro, che nel menù e nella bacheca del ristorante in questione viene proposto un prosciutto generico che non fornisce alcuna prova specifica di essere stato prodotto a Montagnana, ma solo commercializzato.

Ci sia consentito precisare anche che gli organismi di controllo, siano essi Carabinieri o Ispettori del MIPAAF, agiscono d’ufficio nell’esercizio delle loro funzioni istituzionalmente attribuite, senza il bisogno di coinvolgere necessariamente lo scrivente Consorzio per l’esercizio di tali funzioni.

Infine una considerazione. Che a qualcuno piaccia o non piaccia, il nome è Prosciutto Veneto Berico – Euganeo DOP ovvero Prosciutto Veneto DOP. E’ inutile che in Europa e nel mondo si pretenda rispetto per un prodotto tutelato e certificato ai massimi livelli (la DOP al Prosciutto Veneto è arrivata con la primissima registrazione dell’Unione Europea, il 21 Giugno 1996, assieme ad alcuni fra i più prestigiosi prodotti della gastronomia mondiale) quando poi sono gli stessi operatori del territorio e i loro rappresentanti di categoria a chiedere di passarci sopra “all’italiana”.

Cordialmente

Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto B.E. DOP


Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013.
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio per la Tutela del Prosciutto Veneto Berico Euganeo.
Autorità di gestione: Regione Veneto, Direzione Piani e Programmi del Settore Primario
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